Sez. 2, Sentenza n. 5308 del 29/05/1998 (Rv. 515915 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Morte della parte prima della pubblicazione della sentenza - Notificazione della sentenza da parte degli eredi - Ricorso per cassazione notificato alla parte deceduta presso il procuratore anziché agli eredi - Nullità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
Nel caso di morte di una parte non dichiarata né notificata, l'ultrattività del mandato al difensore non opera al di là della fase processuale nella quale si è verificato l'evento. Pertanto, è affetto da nullità il ricorso per cassazione proposto nei confronti della controparte deceduta e notificato presso il procuratore di questa, nel caso in cui il ricorrente sia venuto a conoscenza del decesso per essergli stata notificata la sentenza impugnata su istanza degli eredi della controparte e nella relata si rinvengano le indicazioni necessarie per la notifica agli eredi medesimi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)