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Sez. 6, Sentenza n. 3927 del 13/12/2001 Cc. (dep. 01/02/2002) Rv. 220996 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Mancato avviso al difensore di fiducia - Nullità non eccepita dall'imputato presente all'atto - Sanatoria della nullità ex art. 182 comma 2 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220996-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

In tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, la mancata presentazione da parte dell'imputato dell'eccezione relativa all'omesso avviso dovuto al suo difensore di fiducia non produce l'effetto di sanare la nullità ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., per la presenza della parte all'assunzione dell'atto, in quanto la previsione della necessità della difesa tecnica porta a dover escludere che l'imputato abbia le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare le conseguenze di tale omissione (nella specie, la Corte ha ritenuto non sanata la nullità dell'interrogatorio di garanzia nonostante l'imputato fosse assistito dal difensore d'ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 294 com. 4, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 294 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)