Sez. 6, Sentenza n. 25835 del 04/06/2010 Cc. (dep. 06/07/2010) Rv. 247776 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE | Del giudice che ha disposto la misura cautelare - Eccezione di incompetenza sollevata con il ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE
In materia cautelare, l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purchè il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)