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Sez. L, Sentenza n. 10383 del 23/11/1996 (Rv. 500751 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Socio di società in nome collettivo - Svolgimento di attività di amministrazione nell'ambito della società - Configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500751-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

Il rapporto fra una società in nome collettivo ed i soci della stessa che si occupano dell'amministrazione dell'azienda, non può essere considerato di per sè come rapporto di lavoro subordinato, atteso che l'attività da essi svolta è connaturale all'esercizio dell'impresa ed al rapporto che lega i soci alla società, per cui non è possibile ravvisare l'esistenza di due distinti e contrapposti centri di interesse fra i soci e la società, requisito, quest'ultimo, necessario per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ove venga dedotta la sussistenza di un tale rapporto, parallelo e distinto da quello sociale, è necessario procedere all'accertamento in concreto della sussistenza dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)