Sez. 2, Sentenza n. 17565 del 31/08/2005 (Rv. 583352 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Eccezione di pagamento - Decisione - Natura sostanziale di sentenza - Impugnabilità con l'appello.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
Nel caso in cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di avvocato, la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone l'avvenuto pagamento, l'oggetto del giudizio esula da quello proprio del procedimento disciplinato dagli artt. 29 e seguente legge n. 794 del 1992, che è limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al professionista, con l'effetto che la relativa decisione ha natura sostanziale di sentenza di primo grado e può essere impugnata soltanto con l'appello, e non con il ricorso in cassazione, che è conseguentemente inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)