Sez. 2, Ordinanza n. 29 del 04/01/2006 (Rv. 585859 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Contestazione dei presupposti del diritto del patrono e dell'effettività delle prestazioni - Decisione - Impugnabilità con l'appello - Necessità - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Nel caso in cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di avvocato, la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone l'avvenuto pagamento e comunque l'eccessività delle pretese, perché non giustificate da prestazioni effettivamente svolte, l'oggetto del giudizio esula da quello proprio del procedimento disciplinato dagli artt. 29 e 30 legge n. 794 del 1992, che è limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al professionista, con l'effetto che la relativa decisione - nella specie correttamente adottata in forma di sentenza - può essere impugnata soltanto con l'appello, e non con il ricorso in cassazione, che è conseguentemente inammissibile, a nulla rilevando che, nell'impugnazione di legittimità, si contestino varie voci di spese e diritti, dovendosi tener conto, al fine dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, della natura del provvedimento impugnato e non di quella delle censure addotte.(Fattispecie relativa a controversia eccedente la cognizione equitativa del giudice di pace).
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)