Sez. 2, Sentenza n. 5700 del 18/04/2001 (Rv. 546028 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedura camerale ex artt. 29 e 30 legge n. 794/1942 - Oggetto - Competenze reclamate per prestazioni giudiziali civili e prestazioni stragiudiziali indipendenti - Decisione del Tribunale sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore del patrono - Natura sostanziale di sentenza - Impugnabilità con l'appello.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
La procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato è dettata solo per le prestazioni giudiziali e civili, salvo essere ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali allorché esse siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale. Ne consegue che, qualora le competenze reclamate dal patrono riguardino oltre che prestazioni giudiziali civili, anche prestazioni stragiudiziali affatto indipendenti dall'attività propriamente processuale, si è fuori dall'ambito della suddetta procedura speciale con la conseguenza che, la decisione emessa dal Tribunale, in esito all'opposizione proposta dal cliente avverso il decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal professionista, ha natura sostanziale di sentenza di primo grado così che la sola impugnazione contro di essa consentita è il normale rimedio dell'appello. Conseguentemente è inammissibile, contro detta decisione, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)