Sez. 3, Sentenza n. 9194 del 09/06/2003 (Rv. 564076 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Domanda giudiziale nei confronti del coassicuratore delegato - Idoneità ad interrompere la prescrizione anche verso i coassicuratori deleganti - Condizioni - Conferimento al delegato del potere di rappresentanza ex art. 77 cod. proc. civ..
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
In materia di coassicurazione, la clausola di delega - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo - anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, non interferisce sulla caratteristica saliente della coassicurazione, cioè l'assunzione "pro quota" dell'obbligo di pagare l'indennità; di conseguenza, la citazione del delegato in giudizio non interrompe la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti dei coassicuratori deleganti, salvo che questi abbiano conferito al delegato la rappresentanza con procura rilasciata a norma dell'art. 77 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)