Sez. 1, Sentenza n. 14859 del 23/11/2001 (Rv. 550539 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Efficacia retroattiva - Limiti - Fattispecie in tema di notificazione a mezzo posta.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE
Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate e, segnatamente, da quelle derivanti dal giudicato; ne consegue che in sede di giudizio di cassazione, nell'ipotesi in cui risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale (nella specie, la validità o meno di una notifica a mezzo posta eseguita secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo - in epoca successiva alla sentenza impugnata - dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998), sia pure sotto profili diversi rispetto a quelli presi in esame in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che, con il ricorso, si assume violata, la mancata formazione di un giudicato sul punto consente alla Corte di cassazione l'applicazione, anche d'ufficio, della pronuncia di incostituzionalità della norma predetta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)