Sez. 3, Sentenza n. 2959 del 14/06/1978 (Rv. 392398 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DEDUZIONE - BUONA FEDE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DEDUZIONE - BUONA FEDE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'eccezione d'inadempimento, nei contratti a prestazioni corrispettive, mira a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale fra le contrapposte obbligazioni. Pertanto, il rifiuto di esecuzione del contratto, da parte di chi intenda avvalersi di tale eccezione, puo considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui all'art 1460 secondo comma cod civ, solo se si traduca in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealta, risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso di trovare concreta giustificazione nel raffronto fra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettivita e contemporaneita delle medesime. (Conf 3809/76, mass n 382499).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)