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Sez. 2, Sentenza n. 3151 del 13/05/1980 (Rv. 406944 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - FONDATEZZA - INDAGINI NECESSARIE - BUONA FEDE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406944-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - FONDATEZZA - INDAGINI NECESSARIE - BUONA FEDE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altra, si deve procedere, nell'indagine sull'importanza dei singoli inadempimenti, alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo all'elemento cronologico di tali comportamenti, ma altresi ai rapporti di causalita e proporzionalita dei medesimi rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, al fine di stabilire se il comportamento di una parte giustifichi effettivamente il rifiuto dell'altra di eseguire le prestazioni dovute, tenendo presente che, quando l'inadempimento non e grave, il rifiuto di adempiere la controprestazione non puo ritenersi di buona fede e, quindi, giustificato. Tale rifiuto puo considerarsi in buona fede solo se si traduca in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealta, risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso di trovare concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettivita e contemporaneita delle medesime. (V 3858/79, mass n 400316; (V 2549/79, mass n 398875; (Conf 5048/78, mass n 394803, sulla prima parte; (Conf 2959/78, mass n 392398, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)