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Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 28/07/1980 (Rv. 408689 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - RIFIUTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL PROPONENTE DETTA ECCEZIONE - BUONA FEDE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408689-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - RIFIUTO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL PROPONENTE DETTA ECCEZIONE - BUONA FEDE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

L'eccezione di inadempimento, nei contratti con prestazioni corrispettive, mira a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale tra le contrapposte obbligazioni. Pertanto, il rifiuto di esecuzione del contratto da parte di chi intenda avvalersi di tale eccezione puo considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui allo art 1460 secondo comma cod civ, solo se si traduca in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della lealta e della correttezza, risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso di trovare concreta giustificazione nel raffronto fra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettivita e contemporaneita delle medesime. (Conf 3151/80, mass n 406944; (Conf 2959/78, mass n 392398).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)