Sez. 2, Sentenza n. 3809 del 23/10/1976 (Rv. 382499 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - PROPONIBILITA - LIMITI - RIFIUTO DELLA ESECUZIONE CONTRARIO ALLA BUONA FEDE - BUONA FEDE - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - PROPONIBILITA - LIMITI - RIFIUTO DELLA ESECUZIONE CONTRARIO ALLA BUONA FEDE - BUONA FEDE - NOZIONE.*
L'eccezione d'inadempimento, di cui all'art 1460 cod civ, mira a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale del contratto con prestazioni corrispettive. Ne consegue che la buona fede di chi intenda avvalersi dell'eccezione, prevista dal secondo comma della citata norma, deve essere intesa come un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealta, risulti ragionevole e logico in senso oggettivo, e, cioe, prescindendo da ogni atteggiamento soggettivo del contraente, trovi concreta giustificazione nel raffronto fra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettivita e contemporaneita fra le prestazioni medesime. (V 291/72, mass n 356138; (V 3684/69, mass n 343931).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)