Sez. 2, Sentenza n. 2708 del 29/04/1982 (Rv. 420564 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - BUONA FEDE DELLA PARTE SOLLEVANTE L'ECCEZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - BUONA FEDE DELLA PARTE SOLLEVANTE L'ECCEZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Nei contratti con prestazioni corrispettive l'eccezione d'inadempimento mira a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale tra le contrapposte obbligazioni. Pertanto, la parte che oppone l'eccezione, può considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui all'art. 1460 cod. civ., solo se il suo rifiuto di esecuzione del contratto si traduca in un comportamento che risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime. (nella specie, si è ritenuto legittimo il rifiuto, da parte del comune, di pagamento dell'onorario professionale a un architetto che non aveva apportato le correzioni richieste dal genio civile al progetto per la costruzione del campo sportivo comunale). (V 6185/81, mass n 416960; (Conf 5865/81, mass n 416603; (Conf 4862/80, mass n 408689; (Conf 3151/80, mass n 406944; (Conf 2959/78, mass n 392398).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)