Sez. 6, Sentenza n. 23656 del 16/05/2001 Cc. (dep. 11/06/2001) Rv. 218942 - 01
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE | Giudice dell'udienza preliminare che non ha svolto, ex art. 7-bis, comma 2-bis, per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento - Difetto di capacità del giudice - Esclusione - Effetti.
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE
La violazione di disposizioni attinenti all'assegnazione di giudici a determinate funzioni o uffici non determina nullità ex art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., in virtù del disposto di cui all'art.33, comma 2 dello stesso codice, per il quale non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, in conformità anche alla giurisprudenza costituzionale in materia (sent. n. 419 del 1998). Ne consegue che quand'anche il giudice dell'udienza preliminare sia investito di detta funzione in assenza del requisito prescritto dall'art. 7-bis, comma 2-bis, ord. giud. (disposizione inserita dall'art. 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479), e cioè senza che abbia svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento, ciò non comporta conseguenze processuali di sorta in quanto non riguarda la sua capacità a svolgere la funzione giurisdizionale assegnatagli.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. A CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)