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Sez. 4, Sentenza n. 23529 del 08/03/2016 Ud. (dep. 07/06/2016) Rv. 266968 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Assoluzione in grado d'appello - Impugnazione della parte civile - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Conseguenze - Condanna alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266968-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA

L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)