Sez. 5, Sentenza n. 3986 del 21/09/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265812 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso della persona offesa - Declaratoria di inammissibilità - Spese sostenute nel giudizio di legittimità - Condanna del ricorrente - Esclusione - Ragioni.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa non comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità, in quanto la previsione del quarto comma dell'art. 592 cod. proc. pen. circoscrive la condanna del soccombente all'ambito dei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, implicando, pertanto, il divieto di condanna della parte nei giudizi di impugnazione instaurati "esclusivamente agli effetti penali".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)