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Sez. 1, Sentenza n. 11175 del 22/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021) Rv. 280901 - 01

IMPUGNAZIONI - SPESE | Assoluzione in grado di appello - Ricorso della persona offesa costituita parte civile - Declaratoria di inammissibilità - Condanna della parte civile a rifondere all’imputato che ne abbia fatto richiesta le spese sostenute nel giudizio di legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280901-01

IMPUGNAZIONI - SPESE

L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)