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Sez. 4, Sentenza n. 3982 del 12/11/2002 Ud. (dep. 28/01/2003) Rv. 223501 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Reato di fuga previsto dall'art. 189 comma 6 cod. strad. - Attribuzione alla competenza penale del giudice di pace - Momento di consumazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Competenza di giudice diverso da quello di pace - Applicazione delle nuove sanzioni.
Stato
decisa il 2002-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223501-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato sulla base della disciplina transitoria ivi prevista, devono applicarsi, a norma dell'art. 64 comma 2 del citato decreto legislativo, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52, in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen.(nel caso di specie, la Corte ha annullato d'ufficio la sentenza di condanna per il reato di fuga di cui all'art. 189 comma 6 cod. strad., rinviando al giudice di merito per l'applicazione delle sanzioni più favorevoli).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 6, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)