Sez. 2, Sentenza n. 25304 del 05/05/2003 Ud. (dep. 11/06/2003) Rv. 225854 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE | Danneggiamento semplice - Attribuzione alla competenza penale del giudice di pace - Momento di consumazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Sanzione più grave - Criteri d'individuazione - Applicazione del principio del favor rei.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE
Nell'individuazione della norma più favorevole, ai sensi dell'art. 2, comma 3 cod. pen., per l'applicazione del trattamento sanzionatorio, rimane precluso al giudice, al fine del giudizio in "favor rei", di comparare il trattamento sanzionatorio complessivo previsto nelle due norme in successione temporale, ma deve considerare esclusivamente l'eventuale limite più favorevole al reo contenuto nella norma incriminatrice quanto alla sola pena pecuniaria (Fattispecie in cui la Corte aveva applicato la sanzione pecuniaria introdotta dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 superiore a quella originariamente prevista, in via alternativa, dall'art. 635, comma 1 cod. pen).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)