Sez. 2, Sentenza n. 32442 del 24/06/2010 Ud. (dep. 30/08/2010) Rv. 248148 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Reato di competenza del giudice di pace - Consumazione anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 - Trattamento sanzionatorio - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
In tema di reati attribuiti alla competenza del giudice di pace e giudicati dal giudice professionale giacché posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000, il giudice che irroghi la pena della sola multa, quale successivo più favorevole trattamento rispetto al precedente costituito dalla pena alternativa o congiunta, deve mantenere la stessa nel limite più favorevole eventualmente previsto nella originaria norma incriminatrice. (Fattispecie in cui, a fronte della contestazione dell'art. 636, commi secondo e terzo, cod. pen., rispettivamente sanzionati con le pene della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206 e della reclusione fino a due anni e della multa da euro 51 a euro 516, e successivamente, dagli artt. 2 e 52 D.Lgs. n. 274 del 2000, con le pene della multa da euro 774 ad euro 2.582 ovvero della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il tribunale aveva irrogato la sola, sopravvenuta e più favorevole, pena pecuniaria nella misura di euro 1.000; la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza avendo il tribunale superato il limite edittale massimo di euro 516 già previsto dall'art. 636, comma terzo, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 636 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)