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Sez. L, Sentenza n. 4830 del 06/09/1982 (Rv. 422828 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CLAUSOLE COLLETTIVE IN ORDINE AL COSIDDETTO PERIODO DI COMPORTO - PERIODO DI TEMPO MASSIMO ENTRO IL QUALE LA SOMMATORIA DELLE ASSENZE PLURIME DISCONTINUE DEVE ESSERE CONTENUTA - DETERMINAZIONE - POTERE DI EQUITÀ - DEL GIUDICE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422828-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CLAUSOLE COLLETTIVE IN ORDINE AL COSIDDETTO PERIODO DI COMPORTO - PERIODO DI TEMPO MASSIMO ENTRO IL QUALE LA SOMMATORIA DELLE ASSENZE PLURIME DISCONTINUE DEVE ESSERE CONTENUTA - DETERMINAZIONE - POTERE DI EQUITÀ - DEL GIUDICE - CONFIGURABILITÀ.*

Il "caso di malattia" del lavoratore contemplato dall'art. 2110 cod. civ. si riferisce non solo all'ipotesi della malattia unica e duratura, ma anche a quella di più episodi morbosi discontinui e ricorrenti la cui sommatoria, al fine di stabilire l'eventuale superamento del periodo di comporto stabilito dalla contrattazione collettiva, può ritenersi da questo recepita in generale, oltre che in via di espressa previsione, anche in via di mancata esclusione, in adesione alla ratio della norma suddetta che, essendo improntata al canone dell'equo bilanciamento dei contrapposti interessi della parte del rapporto di lavoro non è conciliabile, nella seconda delle menzionate ipotesi, con una disciplina del comporto che implichi la nuova decorrenza del relativo periodo in relazione ad ogni singolo episodio morboso ed implica che il giudice, nell'Esercizio dei poteri di equità integrativa conferitigli dall'art. 2110 cod. civ., ed in difetto di espressa previsione collettiva sul punto, determini quel più ampio (rispetto al periodo di comporto) arco di tempo entro il quale la sommatoria delle assenze plurime debba essere contenuta. (V 5817/80, mass n 409640; (V 2971/79, mass n 399296).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)