Sez. L, Sentenza n. 9764 del 05/07/2002 (Rv. 555554 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Giudice di merito - Deduzione - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad interpretazione del "comunicato congiunto" del 3 novembre 1992 tra Ferrovie dello Stato e sindacati su incentivo previsto dal contratto integrativo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nell'interpretare il "comunicato congiunto" delle Ferrovie dello Stato e delle organizzazioni sindacali in data 3 novembre 1992 sul pagamento di competenze relative al contratto integrativo, aveva escluso che detto accordo avesse inciso sul diritto di credito spettante ai lavoratori, sulla base del rilievo che gli stipulanti avevano semplicemente concordato di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto, rinviando alla conclusione di futuri patti collettivi tale revisione, con ciò omettendo di considerare, in violazione del canone ermeneutico fissato dal primo comma dell'art. 1362 cod. civ., che le parti avevano convenuto che la società avrebbe messo in pagamento, in unica soluzione, le competenze relative al periodo 1 giugno - 31 ottobre 1992; ed aveva ritenuto, in violazione del canone di cui all'art. 1367 cod. civ., che, assumendo l'impegno ad "esaminare la possibilità di corrispondere con l'integrativo bis, con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni", le parti avessero considerato l'obbligazione pur sempre esistente e che intendessero negoziare solo sulle modalità di adempimento; aveva omesso di considerare che l'azienda non aveva proceduto a pagamenti dopo il 31 ottobre 1992 e, in violazione del criterio di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ., non aveva considerato tra i comportamenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto, anche le trattative e i successivi accordi collettivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)