Sez. L, Sentenza n. 4062 del 18/02/2011 (Rv. 616094 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego - Tutela prevista dall'art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993 - Ambito operativo - Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 d.lgs. n. 165 del 2001 - Enti pubblici economici - Applicabilità - Esclusione - Enti consortili - Applicabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La specifica norma di cui all'art. 36, secondo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che attribuisce al lavoratore che deduca la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego il diritto di agire per il risarcimento del danno e non anche per la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, si applica solo alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, secondo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("... tutte le amministrazioni dello Stato..., le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni... tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali..") e non agli enti pubblici economici, nel cui ambito possono essere compresi, ove svolgano attività economica, gli enti consortili, la cui struttura è - in linea generale - suscettibile di atteggiarsi diversamente a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scopi statuteri dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione del suindicato principio di diritto e, previa declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, aveva condannato l'ente consortile, oltre che al risarcimento del danno, alla riammissione in servizio del lavoratore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 36 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)