Sez. L, Sentenza n. 9555 del 22/04/2010 (Rv. 613414 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Rapporto fra l'INAIL ed i portieri addetti alla vigilanza e custodia di edifici di proprietà dell'Istituto - Disciplina ad opera del contratto collettivo - Conseguenze - Disciplina pubblicistica di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal1'art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 80 del 1998 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di apposizione del termine nullo al rapporto - Conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato - Possibilità.
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Il rapporto fra l'INAIL ed i portieri addetti alla vigilanza e custodia di edifici di proprietà dell'Istituto, pur essendo di pubblico impiego, è disciplinato, nel suo contenuto, da un contratto collettivo dì natura privatistica che lo sottrae all'operatività della disciplina pubblicistica, di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal1'art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 80 del 1998, che esclude, in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime, in quanto la natura dell'ente datore di lavoro non può ritenersi circostanza autonomamente sufficiente per escludere la conversione di contratti a tempo determinato, con termini nulli, in contratto a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)