Sez. 6, Sentenza n. 2961 del 27/09/1999 Cc. (dep. 08/11/1999) Rv. 214533 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Condanna dell'indagato in sede di appello dopo l'assoluzione in primo grado - Possibilità da parte del giudice del riesame di ritenere rafforzato il quadro indiziario a seguito della pronuncia del solo dispositivo della sentenza di appello - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
I gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, presupponendo l'affermazione di responsabilità un quadro indiziario necessariamente più solido di quello richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. (Nella specie il tribunale "de libertate" aveva ritenuto la sussistenza di detti indizi a carico dell'imputato, assolto in primo grado e condannato in sede di appello, sulla base del solo dispositivo della sentenza di secondo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)