diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5695 del 19/09/1986 (Rv. 448168 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE - FORMA LEGALE DI CONOSCENZA - FORME EQUIPOLLENTI - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGNA AL LAVORATORE DI UNA COPIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE DETTO CODICE - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1986-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448168-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE - FORMA LEGALE DI CONOSCENZA - FORME EQUIPOLLENTI - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGNA AL LAVORATORE DI UNA COPIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE DETTO CODICE - IDONEITÀ.*

L'affissione del cosiddetto codice disciplinare, prevista dal primo comma dell'art. 7 stat. Lavoratori quale presupposto di legittimità per l'irrogazione, da parte del datore di lavoro, di sanzioni disciplinari al lavoratore subordinato, costituisce una Forma legale di conoscenza della normativa disciplinare e quindi non ammette equipollente alcuno. Non è pertanto sufficiente la mera consegna al lavoratore di copia del contratto collettivo, contenente la regolamentazione delle sanzioni disciplinari. (V 1104/81, mass n 411660; (V 1717/78, mass n 391128; (Conf 4245/85, mass n 441739; (contra 1249/85, mass n 439353; (contra 4754/78, mass n 394451).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)