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Sez. L, Sentenza n. 1249 del 13/02/1985 (Rv. 439353 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - FUNZIONE - CONOSCENZA EFFETTIVA DELLA PREVISIONE - DELLE INFRAZIONI E DELLE RELATIVE SANZIONI - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439353-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - FUNZIONE - CONOSCENZA EFFETTIVA DELLA PREVISIONE - DELLE INFRAZIONI E DELLE RELATIVE SANZIONI - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*

L'affissione del cosiddetto codice disciplinare non costituisce un requisito formale indispensabile che condiziona e legittima l'intera procedura di irrogazione della sanzione, ma un mero strumento attraverso il quale il lavoratore può essere reso edotto circa la Determinazione delle varie infrazioni e delle sanzioni che potrebbero conseguirne; in quanto tale esso è, pertanto, fungibile con altri strumenti idonei al medesimo scopo e, quindi, equipollenti, talché per giudicare della legittimità, sotto tale profilo, dell'irrogazione della sanzione occorre attribuire Rilevanza decisiva alla conoscenza effettiva che il lavoratore abbia avuto o potuto avere dei dati suddetti, con la conseguenza che se, da un lato, il datore di lavoro, in Mancanza dell'affissione, ha l'Onere di provare che il dipendente incolpato ben conosceva le norme disciplinari, questi può, dall'altro, dimostrare di avere ignorato senza sua colpa, malgrado l'avvenuta affissione, quelle norme. (V 1104/81, mass n 411660; (V 4754/78, mass n 394451).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)