Sez. L, Sentenza n. 1800 del 19/02/1987 (Rv. 451164 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - CONDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL RELATIVO POTERE - FORMALITÀ DELL'AFFISSIONE - OSSERVANZA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - FUNZIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - CONDIZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL RELATIVO POTERE - FORMALITÀ DELL'AFFISSIONE - OSSERVANZA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - FUNZIONE - CONSEGUENZE.*
L'affissione del codice disciplinare, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, costituisce una Forma di pubblicità condizionante il legittimo Esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, l'adempimento della quale - anche quanto ai necessari caratteri di continuità e non interruzione nel tempo - deve essere provato dal datore di lavoro. Tale formalità pubblicitaria, che non ammette equipollenti, è diretta ad assicurare la conoscibilità legale della normativa disciplinare (di fonte convenzionale od unilaterale), sicché, come il lavoratore non può invocare la personale ignoranza delle norme disciplinari regolarmente affisse, così il datore di lavoro, ove sia mancata la regolare affissione delle stesse norme, non può utilmente sostenere che il lavoratore ne fosse altrimenti a conoscenza. (V 5695/86, mass n 448168; (V 3721/86, mass n 446610; (V 4245/85, mass n 441739; (V 3322/84, mass n 435356).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)