Sez. 1, Sentenza n. 2667 del 30/01/1997 Ud. (dep. 19/03/1997) Rv. 207178 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Art. 7 D.L. 13/05/1991 n. 152 - Configurabilità - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 è configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto, punibile con pena diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso: la prima ipotesi ricorre allorquando gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso ponendo in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale, mentre la seconda ipotesi, quella cioè dell'agevolazione, postula, invece, che il reato sia commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione di tipo mafioso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)