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Sez. 2, Sentenza n. 41003 del 20/09/2013 Ud. (dep. 04/10/2013) Rv. 257240 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Agevolazione di un'associazione mafiosa - Esistenza effettiva di un'associazione - Necessità.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257240-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

L'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso - prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, conv, in L. 203 del 1991 - postula l'esistenza effettiva di un'associazione che abbia i caratteri indicati dall'art. 416 bis cod. pen., a differenza dell'altra ipotesi di aggravante, pure prevista dal medesimo art. 7, che richiede soltanto che i reati siano commessi avvalendosi del metodo mafioso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)