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Sez. 1, Sentenza n. 18019 del 11/10/2017 Ud. (dep. 23/04/2018) Rv. 273302 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso e dell'agevolazione di un'associazione mafiosa - Esistenza effettiva di un'associazione mafiosa di riferimento - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273302-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, secondo una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)