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Sez. 3, Sentenza n. 3975 del 03/07/1982 (Rv. 421927 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - RICHIESTA FORMULATA DA UNA DELLE PARTI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DI FATTI ESSENZIALI - RIGETTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - RIGETTO FONDATO SULLA NECESSITÀ DI ADEMPIERE L'ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421927-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - RICHIESTA FORMULATA DA UNA DELLE PARTI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DI FATTI ESSENZIALI - RIGETTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - RIGETTO FONDATO SULLA NECESSITÀ DI ADEMPIERE L'ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - INAMMISSIBILITÀ.*

Quando la consulenza tecnica sia richiesta da una parte al fine di accertare fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali si presenta come strumento tecnicamente più funzionale ed efficace d'indagine, il giudice del merito non può negarla senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte dalla parte a fondamento dell'istanza e non può rigettare la pretesa sostanziale osservando che con quella richiesta non si è adempiuto all'Onere della prova. (V 3965/80, mass n 407864; (Conf 1543/81, mass n 412205; (Conf 3471/80, mass n 407319).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)