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Sez. 2, Sentenza n. 3965 del 24/06/1980 (Rv. 407864 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407864-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La consulenza tecnica non e un mezzo istruttorio in disponibilita delle parti, essendo la valutazione della necessita e della opportunita del suo esperimento rimessa alla discrezionalita del giudice, l'Esercizio della quale non e, di massima, censurabile in Sede di legittimita. Tuttavia, quando essa sia richiesta da una delle parti per l'accertamento di fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali si presenti come strumento tecnicamente piu funzionale ed efficiente d'indagine, il giudice del merito non puo rifiutarla senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte a fondamento dell'istanza. (Conf 2074/76, mass n 380895, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)