Sez. L, Sentenza n. 1218 del 23/01/2004 (Rv. 569617 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Lavoro subordinato in agricoltura - Elementi sintomatici - Rapporto non continuativo - Compatibilità con la subordinazione - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)
Ai fini della individuazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura, costituiscono indici di subordinazione l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'obbligazione retributiva del datore di lavoro, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto del potere di controllo e disciplinare, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza del rischio economico in capo al lavoratore, mentre non può ritenersi che costituisca elemento ostativo alla subordinazione la non continuità del rapporto, stante la diffusione nello specifico settore, di contratti a termine anche di breve durata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)