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Sez. L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001 (Rv. 544934 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Lavoro subordinato in agricoltura - Riconducibilità al "tipo" di cui all'art. 2094 cod. civ. - Conseguenze - Elementi costitutivi e sintomatici degli ordinari rapporti di lavoro - Applicabilità - Limiti - Lavoro agricolo bracciantile - Mancanza di continuità del rapporto - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2001-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544934-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)

Il lavoro subordinato in agricoltura è riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 cod. civ., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale", e considerata anche la qualificazione, da parte dell'art. 2083 cod. civ., del coltivatore diretto come piccolo imprenditore. Pertanto, per accertare la sussistenza o meno in concreto di un rapporto di tale tipo, deve farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, rappresentando invece non requisiti del rapporto, ma, a seconda delle circostanze, circostanze sintomatiche della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità del rapporto, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'azienda, l'impiego di materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico; deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2083

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)