Sez. 3, Sentenza n. 39353 del 24/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008) Rv. 241296 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Principio di specialità ex art. 721 cod. proc. pen. e principio di specialità "ex lege" n. 300 del 1963 - Rispettivi ambiti.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di estradizione dall'estero, mentre il principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen. esclude l'adozione di misure restrittive della libertà e non anche la sottoposizione a processo dell'estradato per fatti da questi commessi prima della consegna e diversi da quello che ha dato luogo all'estradizione, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione esclude anche l'esercizio della giurisdizione, ovvero l'esercizio dell'azione penale e del giudizio.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)