Sez. 2, Sentenza n. 6578 del 29/03/2005 (Rv. 580106 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Provvedimento di liquidazione - Opposizione relativa all'ammontare - Provvedimento conclusivo - Natura - Ordinanza - Conseguenze - Impugnabilità a mezzo di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Contestazione degli stessi presupposti del diritto al compenso - Natura del provvedimento - Sentenza - Conseguenze - Appellabilità - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
Le decisioni sulle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di onorari professionali dovuti agli avvocati hanno valore di ordinanza, e come tali sono impugnabili solo a mezzo di ricorso "straordinario" per cassazione ex 111 Cost., solo nelle ipotesi in cui sia controverso soltanto il quantum del compensi dovuti al professionista, mentre hanno valore di sentenza, e come tali sono appellabili, qualora nell'opposizione si facciano valere anche altre ragioni di merito (quali, come nella specie, il difetto di legittimazione passiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)