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Sez. 6, Sentenza n. 43885 del 05/11/2008 Ud. (dep. 25/11/2008) Rv. 241913 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Impossibilità assoluta a comparire - Infermità fisica - Fattispecie - Patologia agli arti inferiori con difficoltà di deambulazione.
Stato
decisa il 2008-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241913-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO

L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa come impedimento esclusivamente meccanico dell'imputato a fare ingresso nell'aula d'udienza, in quanto la facoltà di comparire, che è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, implica che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile ed attivo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la patologia riscontrata all'imputato - consistita in una sindrome algica lombo-sacrale acuta irradiata ad entrambi gli arti inferiori e trattata con oppioidi forti - non solo comportasse una difficoltà nella deambulazione, ma anche l'incapacità a comparire all'udienza per chi volesse esercitare, con la necessaria tranquillità, il diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)