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Sez. 3, Sentenza n. 17861 del 22/08/2007 (Rv. 599452 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA FINITA LOCAZIONE - IN GENERE | Riconsegna dell'immobile in corso di causa - Perdurante sussistenza del contrasto tra le parti in ordine alla fondatezza della pretesa fatta valere dal locatore - Cessazione della materia del contendere - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599452-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA FINITA LOCAZIONE - IN GENERE

La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta da entrambe le parti che ne abbia eliminato il contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ed abbia perciò fatto venire meno la necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi in cui, nelle more del giudizio per finita locazione di un immobile, quest'ultimo sia stato riconsegnato dal conduttore se, pur dopo la consegna, perduri tra le parti contrasto in relazione alla fondatezza della pretesa fatta valere dal locatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che erroneamente aveva attribuito alla materiale riconsegna del locale il significato di sopravvenienza di una situazione di diritto sostanziale tale da far perdere alle parti ogni interesse a proseguire il giudizio, in quanto risultava dallo stesso contegno processuale delle parti nel giudizio di appello - caratterizzato dal mantenimento delle rispettive posizioni e conclusioni, nonostante l'avvenuta riconsegna dell'immobile locato - la perdurante sussistenza di una situazione di contrasto in ordine alla fondatezza della pretesa fatta valere dal locatore, almeno in relazione alla data di cessazione legale della locazione, e, quindi, dell'interesse del locatore ad ottenere una pronuncia di merito in ordine alla domanda di finita locazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)