Sez. L, Sentenza n. 8478 del 28/05/2003 (Rv. 563644 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Condizioni - Mera esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento cautelare del giudice che non definisce il giudizio - Insufficienza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di adempimento, anche spontaneo, di un provvedimento cautelare (nella specie, provvedimento di natura anticipatoria di ammissione di un lavoratore a partecipare alla selezione per inquadramento superiore), in quanto la differenza nella natura, nel contenuto e nella definizione del giudizio ordinario rispetto al procedimento cautelare comporta che il ricorrente, anche dopo l'esecuzione del provvedimento, conserva un interesse concreto alla decisione definitiva che accolga la domanda giudiziale con ogni relativa conseguenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)