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Sez. 3, Sentenza n. 834 del 29/01/1983 (Rv. 425590 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - DISSENSO RELATIVO TRA LE PARTI PERMANENTE DOPO LA CONCLUSIONE DI UN NUOVO CONTRATTO SUCCESSIVA ALL'ORDINANZA DI RILASCIO - IPOTESI DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425590-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - DISSENSO RELATIVO TRA LE PARTI PERMANENTE DOPO LA CONCLUSIONE DI UN NUOVO CONTRATTO SUCCESSIVA ALL'ORDINANZA DI RILASCIO - IPOTESI DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti ed abbia perciò fatto venir meno obbiettivamente la necessità di una pronunzia del giudice su ciò che era l'oggetto della controversia. Tale situazione non ricorre in relazione ad una controversia per finita locazione di un immobile se, nonostante la conclusione di un nuovo contratto di locazione tra le parti dopo la pronunzia dell'ordinanza di rilascio di cui all'art. 665 cod. proc. civ., permanga il dissenso tra le parti stesse circa la prorogabilità ex lege o meno dell'originario rapporto locativo e, quindi, non venga meno la controversia sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. (V 3664/82, mass n 421638; (V 3007/82, mass n 420930; (V 2463/82, mass n 420319).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)