Sez. 2, Sentenza n. 36842 del 06/07/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229729 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - nuove contestazioni - IN GENERE | Emergenza di nuovi elementi di prova eclusivamente nel corso dell'istruzione dibattimentale - Necessità - Esclusione - Elementi di prova già presenti nella fase delle indagini preliminari non contestati prima del rinvio a giudizio - Possibilità di diversa contestazione in giudizio con diversa qualificazione giuridica rispetto a fattispecie già oggetto di archiviazione in altro procedimento - Ammissibilità.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - nuove contestazioni - IN GENERE
In tema di contestazione dibattimentale di reato concorrente o circostanze aggravanti, benchè l'art. 517 cod. proc. pen. preveda testualmente che l'uno o le altre devono emergere nel corso della istruttoria innanzi al giudice del dibattimento, deve ritenersi ammissibile nel corso dell'istruzione dibattimentale la riconsiderazione da parte del P.M., al fine di nuove contestazioni, di elementi già presenti nella fase delle indagini preliminari ed oggetto di decreto di archiviazione da parte di una diversa autorità giudiziaria, sulla base di una diversa qualificazione giuridica degli stessi, in quanto l'efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., opera unicamente nei riguardi dell'autorità giudiziaria che l'ha adottato, e non allorchè proceda una diversa autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)