Sez. 2, Sentenza n. 24537 del 20/04/2004 Ud. (dep. 28/05/2004) Rv. 229028 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Emergenza di nuovi elementi di prova esclusivamente nel corso della istruzione dibattimentale - Necessità - Esclusione - Elementi di prova già presenti nella fase delle indagini preliminari non contestati prima del rinvio a giudizio - Possibilità di contestazione in giudizio - Ammissibilità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di contestazione dibattimentale di reato concorrente o circostanze aggravanti, benché l'art. 517 cod. proc. pen. preveda testualmente che l'uno e le altre devono emergere nel corso della istruttoria innanzi al giudice del dibattimento, non è condivisibile la interpretazione di tale precetto nel senso che la contestazione suppletiva possa avvenire solo su circostanze emerse per la prima volta nell'istruzione dibattimentale. Viceversa, non è preclusa al PM la riconsiderazione, in quella sede, di elementi fattuali che, pur già presenti nella fase delle indagini preliminari, non abbiano costituito oggetto di formale contestazione in quella sede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)