diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 4536 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 231491 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - riapertura delle indagini | P.M. presso diverso ufficio - Autorizzazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231491-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - riapertura delle indagini

Il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, dopo che per lo stesso illecito sia intervenuto un provvedimento di archiviazione, non è richiesto quando il nuovo procedimento sia promosso presso un ufficio giudiziario diverso da quello che abbia deliberato l'archiviazione, posto che l'identità del fatto, cui la legge subordina la necessità dell'autorizzazione, deve essere tale anche con riguardo all'autorità procedente. (Fattispecie pertinente ad un procedimento archiviato presso la sede giudiziaria competente per territorio, e poi riaperto dalla procura del capoluogo del relativo distretto, intervenuta ai sensi dell'art. 51, comma terzo-bis, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)