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Sez. U, Sentenza n. 13602 del 21/07/2004 (Rv. 574769 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale - Inizio - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574769-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

L'azione disciplinare contro i magistrati è esercitata con la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione al Consiglio Superiore della Magistratura di istruzione formale ovvero (come nella specie) con la comunicazione dello stesso Procuratore Generale al Consiglio Superiore che egli procede con istruzione sommaria: è pertanto da escludere che l'inizio dell'azione disciplinare presupponga la comunicazione all'incolpato e si perfezioni con essa.

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)