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Sez. U, Sentenza n. 16626 del 27/07/2007 (Rv. 598251 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Esercizio dell'azione disciplinare da parte del P.G. presso la Corte di cassazione nel sistema antecedente al d. lgs. n. 109 del 2006 - Inizio - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598251-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel sistema normativo antecedente alla nuova disciplina individuata dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, l'azione disciplinare contro i magistrati era esercitata con la richiesta del P.G. presso la Corte di cassazione al Cons. Sup. Magistratura di istruzione formale ovvero con la comunicazione dello stesso P.G. al Cons. Sup. Magistratura che egli procedeva con istruzione sommaria, con la conseguenza che la pregressa attività ispettiva ministeriale, di natura amministrativa e non giurisdizionale, si poneva al di fuori del procedimento disciplinare vero e proprio, alla quale non poteva considerarsi, del resto, unicamente preordinata. (Nella specie, le Sezioni unite, rigettando il relativo motivo del magistrato ricorrente, hanno ritenuto che con l'impugnata sentenza disciplinare fosse stata correttamente qualificata la relazione dell'ispettore come una mera notizia, sulla base della quale il P.G. aveva deciso di dar corso all'azione disciplinare nelle forme dell'istruttoria sommaria, traendone la conclusione che le eventuali violazioni di legge intervenute nel corso dell'inchiesta ispettiva non avrebbero potuto riflettersi sulla validità del decreto di citazione a giudizio e del conseguente processo disciplinare).

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)