diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016 Cc. (dep. 03/03/2016) Rv. 266769 - 01

SPORT | Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore - Impositivo dell'obbligo di presentazione - Convalida del G.i.p. - Mancata osservanza del termine a difesa - Conseguenze - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266769-01

SPORT

Deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale.)

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)