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Sez. 3 - , Sentenza n. 13639 del 15/11/2019 Cc. (dep. 06/05/2020) Rv. 278785 - 01

SPORT | Misure per il contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive - Provvedimento del questore - Convalida del Gip - Termine a difesa del destinatario - Deposito di note difensive antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore - Obbligo per il giudice di attendere la maturazione del termine - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278785-01

SPORT

In tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, qualora il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre1989, n. 401, eserciti, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, il giudice non è obbligato ad attenderne la maturazione, purché l'adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto, confutando, nel merito, gli argomenti difensivi.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)