Sez. 1, Sentenza n. 29343 del 13/06/2001 Cc. (dep. 19/07/2001) Rv. 219477 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Operatività "ex tunc" - Legittimità - Fondamento.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice può disporre la revoca della misura con effetto <<ex tunc>> quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza <<ab initio>> di un'adesione al processo rieducativo, atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)